L' amministratore, in presenza di morosità protratta per almeno sei mesi, può sospendere al condomino moroso la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, ai sensi dell'art. 63, comma III, disp. att. c.c. Tuttavia, qualora la sospensione richieda l'accesso alla proprietà esclusiva del condomino, è necessario un provvedimento giurisdizionale che autorizzi tale ingresso.
La vicenda
Il Condominio ha proposto ricorso d'urgenza chiedendo che fosse ordinato alla proprietaria di un'unità immobiliare - rimasta contumace - di consentire ai tecnici incaricati dall'amministratore l'accesso all'interno dell'appartamento per sospendere la fornitura di acqua calda sanitaria e riscaldamento, mediante interruzione delle derivazioni poste all'interno della proprietà esclusiva.
Dalla documentazione prodotta risultava una morosità superiore a sei mesi, con debiti accertati pari a euro 8.545,80 al 30 settembre 2024 e ulteriori spese previste per l'esercizio successivo. Nonostante fosse già in corso l'esecuzione per alcune somme dovute a titolo di quote condominiali, nessun importo era stato recuperato.
Il Condominio ha invocato l'art. 63 disp. att. c.c., sostenendo il diritto dell'amministratore di sospendere i servizi comuni suscettibili di godimento separato in presenza di morosità semestrale, e ha richiesto l'autorizzazione giudiziale per accedere all'immobile della resistente al fine di intervenire sulle prese d'acqua interne.
La decisione
Il Tribunale di Perugia, con l'ordinanza del 28/07/2025, ha accolto il ricorso, riconoscendo che l'amministratore può sospendere i servizi comuni suscettibili di godimento separato senza necessità di autorizzazione giudiziaria o assembleare, assumendosi la responsabilità della verifica dei presupposti richiesti dalla legge ("In linea generale, infatti, l'amministratore non necessita di alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria per eseguire la sospensione, assumendosi la responsabilità della ricorrenza dei relativi presupposti").


